I titoli accademici di Baccellierato (Baccalaureato), Licenza e Dottorato in S. Teologia rilasciati dalla Facoltà Teologica sono di diritto pontificio.
«I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate daccordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (art. 10, 2 della legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Suppl. ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 85 del 10 aprile 1985).
Con Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175, viene approvata lIntesa Italia - Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici («Gazzetta Ufficiale» n. 62 del 16 marzo 1994):
«I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui allart. 1 (Teologia e Sacra Scrittura) conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea» (art. 2).
Inoltre i titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato sono validi ai fini dellinsegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica secondo le nuove norme dellIntesa tra M.P.I. - C.E.I.
La Licenza e il Dottorato in S. Teologia sono riconosciuti validi per:
- Limmatricolazione nelle Università e Istituti Universitari statali e liberi. Ai fini di esenzioni da frequenze e abbreviazioni di corsi universitari, a discrezione delle Autorità Accademiche (Circolare M.P.I. del 2 ottobre 1971, n. 3787).
- Labilitazione allinsegnamento nelle Scuole Medie di 1° grado, meramente private, o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti o meno da Enti Ecclesiastici o Religiosi. Tale riconoscimento viene concesso, mediante la Dichiarazione Ministeriale di Equipollenza al titolo statale, a coloro che hanno superato, con esito positivo, due esami: uno di Italiano e uno di Storia civile, presso un Facoltà od Istituto Universitario statale o libero (art. 7 del R.D. del 6 maggio 1925, n. 1084).
- Lammissione ai Concorsi-Esami di Stato per il conseguimento dellAbilitazione o Idoneità allinsegnamento nelle Scuole o Istituti, parificati o pareggiati di istruzione Media di 1° e 2° grado, dipendenti da Enti Ecclesiastici o religiosi, relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le Lauree in lettere o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere (art. 31 della Legge 19 gennaio 1942, n. 86).
- Lesercizio provvisorio dellinsegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui sopra (n. 3), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni per Esami di Stato (Nota Ministeriale del 5 dicembre 1958 e successive estensioni: n. 411 del 10 novembre 1964; n. 498 del 29 novembre 1965; n. 429 del 15 novembre 1966).
Per le vidimazioni si richiede una domanda, nella quale si specifichi lo scopo cui servirà il Diploma o Attestato. Le vidimazioni richieste per lItalia sono le seguenti:
- Congregazione per lEducazione Cattolica (Piazza Pio xii, 3 00100 Roma).
- Segreteria di Stato di Sua Santità (Palazzo Apostolico Vaticano).
- Nunziatura Apostolica in Italia (Via Po, 27 00100 Roma).
- Prefettura di Roma Uff. legalizzazioni (Via iv Novembre, 119/A 00100 Roma).